REGIONE LOMBARDIA
RIORDINO DELLA NORMATIVA SUGLI ORARI DI APERTURA E
SUI TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE DELLA REGIONE LOMBARDIA E DELEGA
ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE IN MATERIA
DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI AD USO UMANO
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 14
del 7 aprile 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
IL
CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale
ARTICOLO 1
(Oggetto)
1.
L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico per quanto attiene agli
orari di apertura, ai turni di servizio, nonché alla chiusura per riposo
infrasettimanale, festività e ferie è disciplinato dalle norme delle
presente legge.
2. La
presente legge disciplina altresì le competenze amministrative in
materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano.
ARTICOLO 2
(Competenze amministrative)
1. Tutti
i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di
apertura e chiusura delle farmacie, di cui alla presente legge, sono
adottati dal direttore generale di ciascuna Azienda sanitaria locale
(ASL).
2. Entro
il mese di aprile di ciascun anno il direttore generale dell'ASL, su
proposta congiunta pervenuta entro il mese di febbraio, da parte
dell'Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a
Federfarma, dell'Ordine provinciale dei farmacisti e, ove esistano
farmacie comunali, della Confederazione italiana servizi pubblici enti
locali (CISPEL), sentiti il comune ove ha sede la farmacia e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello regionale, adotta il calendario annuale dei turni di chiusura
infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e
delle ferie annuali in base a quanto disposto dalla presente legge.
3. Il
direttore generale dell'ASL adotta il calendario prescindendo dai pareri
di cui al comma 2 che non siano pervenuti entro trenta giorni dalla
richiesta.
4. In caso di ritardata o
mancata adozione del calendario per il nuovo anno resta in vigore la
rotazione dell'anno precedente.
ARTICOLO 3
(Orario settimanale)
1.
L'orario ordinario di apertura è stabilito in quaranta ore settimanali
equamente distribuite su cinque giorni.
2. L'orario di apertura può essere esteso fino a quarantacinque ore
settimanali, ripartito in un contesto minimo di cinque giorni e massimo
di cinque giorni e mezzo, per le farmacie che ne facciano annualmente
domanda.
3. Il direttore generale dell'ASL, su richiesta della farmacia
interessata, può autorizzare aperture diverse nell'arco dell'anno in
funzione di necessità stagionali, in località climatiche.
4. Il direttore generale dell’ASL di Milano, d’intesa con l’Ordine
dei farmacisti può autorizzare i farmacisti che ne facciano richiesta,
in via sperimentale nell’anno giubilare, all’apertura in volontariato
fra le ore 12.30 e le ore 15.30, comunque nel pieno rispetto dei commi 1
e 2 del presente articolo.
5 Presso aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie capolinea di
traffico internazionale, è consentita, su richiesta, l'apertura
continuativa di una farmacia.
6. Nel caso in cui il titolare di farmacia rurale o unica gestisca un
dispensario, può essere autorizzata una riduzione dell'orario di
apertura della farmacia principale in misura non superiore a due ore
giornaliere.
ARTICOLO 4
(Chiusura infrasettimanale e festiva)
1. Le farmacie non di
turno restano chiuse, salvo diversa domanda annuale, di domenica e nelle
festività infrasettimanali ed in un'altra giornata o mezza giornata
della settimana, nel rispetto comunque della distribuzione degli orari
di cui all'articolo 3.
ARTICOLO 5
(Farmacie di turno)
1. Nei giorni e nelle ore
di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle
farmacie di turno il cui numero è stabilito in modo che vi sia una
farmacia in servizio ogni 50.000 abitanti.
2. Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa tale rapporto può
essere ridotto fino al limite massimo di una farmacia di turno ogni
10.000 abitanti.
3. Nelle zone a popolazione particolarmente densa, tale rapporto può
essere esteso fino al limite di una farmacia di turno ogni 80.000
abitanti.
4. Nell'ambito territoriale di ogni ASL, qualunque ne sia la
dimensione demografica, deve sempre essere garantito il servizio con
almeno una farmacia di turno.
5. Tutte le farmacie sono soggette al turno in condizioni di parità e
l'autorità competente, nel fissare il calendario dei turni, deve tenere
conto di tutte le farmacie esistenti sul territorio.
ARTICOLO 6
(Disciplina degli orari)
1. Le farmacie svolgono
il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore
8.00 e le ore 20.00, interponendo almeno un'ora di intervallo.
2. Il direttore generale dell'ASL, tenuto conto di particolari
esigenze locali, viste e valutate le richieste delle farmacie per aree
omogenee corrispondenti ai distretti, determina per ogni singola
farmacia l'orario di apertura e chiusura giornaliero rispettando quanto
stabilito agli articoli 2, 3, 4 e 5.
ARTICOLO 7
(Turni di servizio)
1. Le farmacie di turno
svolgono il servizio fino alle ore 20.00 a battenti aperti e
successivamente a battenti chiusi fino all'ora di apertura
antimeridiana.
2. E' consentita l'effettuazione del turno a battenti chiusi,
durante il servizio extra-orario diurno, senza titolo al diritto
addizionale.
3. Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono
limitarsi alla distribuzione dei soli medicinali.
4. Per assicurare una più completa forma di assistenza e per
motivate esigenze locali, a richiesta delle farmacie ed anche in
aggiunta ai normali turni di servizio, può essere autorizzata la
prestazione del servizio notturno continuativo a battenti aperti.
5. Nelle ASL o nei comuni nel cui ambito territoriale sia stato
attivato il servizio notturno continuativo a battenti aperti, le
farmacie di turno possono essere esentate, a richiesta, dal servizio
durante le corrispondenti ore notturne, anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 5. I dispensari farmaceutici non partecipano ai
turni di servizio; a essi partecipano invece le farmacie succursali nel
periodo di apertura.
6. I turni di servizio, per tutte le farmacie, sono di regola
settimanali e con inizio al venerdì all'ora di apertura antimeridiana.
In caso di turni di servizio con frequenza minore a quella settimanale,
è fatto obbligo, alle associazioni di categoria, della diffusione di
tali turni presso l'utenza.
7. Il calendario dei turni, per le situazioni di cui al comma 2
dell'articolo 5, deve prevedere, per ciascuna farmacia, almeno tre
periodi di servizio ordinario per ogni turno di guardia.
8. Il farmacista in turno extra orario diurno e notturno a battenti
chiusi, pur se non obbligato all'effettiva permanenza in farmacia, è
tenuto alla effettiva disponibilità, per la dispensazione dei
medicinali, entro 20 minuti dalla chiamata.
9. Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto ai titolari di
farmacie che non siano di turno, salvo casi dovuti ad eventi
eccezionali.
10. Il servizio a battenti aperti, per ragioni di sicurezza, può
essere svolto con modalità che escludono l’accesso del pubblico ai
locali della farmacia.
ARTICOLO 8
(Ferie annuali)
1. La chiusura delle
farmacie per ferie annuali, salvo, a domanda, deroghe motivate per le
farmacie uniche o rurali, è stabilita nella durata minima di due
settimane e massima di quattro settimane, da effettuarsi anche in
periodi diversi, purchè non inferiori a sette giorni consecutivi.
2. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie
delle rispettive farmacie, mentre le farmacie succursali non chiudono
per ferie.
ARTICOLO 9
(Cartelli e segnaletica obbligatori)
1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno
è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della regione
di esporre, in posizione ben leggibile e illuminata dal tramonto
all'alba, un cartello indicante le farmacie di turno, possibilmente in
ordine di vicinanza, e l'orario di apertura e chiusura giornaliera
dell'esercizio.
2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e
notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, della misura fino ad un
metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore
verde che ne faciliti l'individuazione, in conformità alle normative di
cui al Codice della strada ed ai Regolamenti comunali.
ARTICOLO 10
(Sanzioni)
1. Per le violazioni delle norme sottoelencate si applicano le
seguenti sanzioni:
a) articolo 3 (orario settimanale), da lire 200.000 a lire 1.000.000;
b) articolo 4 (chiusura infrasettimanale e festiva) da lire
200.000 a lire 1.000.000;
c) articolo 5 (farmacie di turno) da lire 200.000 a lire 1.000.000;
d) articolo 6 (disciplina degli orari), da lire 200.000 a lire
1.000.000;
e) articolo 7 (turni di servizio), commi 1 e 8, da lire 200.000 a lire
1.000.000;
f) articolo 8 (ferie annuali) da lire 200.000 a lire 1.000.000;
g) articolo 9 (cartelli e segnaletica obbligatori) da lire 200.000 a
lire 1.000.000;
2. La funzione sanzionatoria per le violazioni di cui al comma 1
spetta all'ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge
regionale 5 dicembre 1983, n.90 (Norme di attuazione delle legge 24
novembre 1981, n. 689, concernente modifica al sistema penale).
3. L 'ASL comunica le violazioni accertate all'ordine di
appartenenza, che può assumere i provvedimenti conseguenti.
4. In caso di reiterata violazione delle norme di cui al comma 1,
l’ASL può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo
fino a 15 giorni.
ARTICOLO 11
(Competenze in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali per
uso umano)
1. Sono trasferite alle ASL le competenze amministrative previste
dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 (Attuazione della
direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei
medicinali per uso umano).
ARTICOLO 12
(Abrogazione)
1. E'
abrogata la legge regionale 6 giugno 1980, n. 67 (Disciplina degli orari
di apertura, dei turni di servizio, della chiusura settimanale e per le
ferie delle farmacie sul territorio della Regione lombarda).
ARTICOLO 13
(Norma transitoria)
1. In
fase di prima applicazione, le richieste relative all'orario di
apertura, di cui all'articolo 3, dovranno essere presentate, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dai titolari
di farmacia al direttore dell'ASL di competenza, che dovrà adottare gli
orari definitivi, entro i successivi sessanta giorni.
Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 3 aprile 2000
(Approvata dal
consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 2000 e vistata dal
commissario del governo con nota del 31 marzo 2000, prot. n. 20802/709 ) |