REGIONE LOMBARDIA

RIORDINO DELLA NORMATIVA SUGLI ORARI DI APERTURA E SUI TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE DELLA REGIONE LOMBARDIA E DELEGA ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI AD USO UMANO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 14
del 7 aprile 2000
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

 IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

 ARTICOLO 1
(Oggetto)

 1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico  per quanto attiene agli orari di apertura, ai turni di servizio, nonché alla chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie è disciplinato dalle norme delle presente legge.

 2. La presente legge disciplina altresì le competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano.

 ARTICOLO 2
(Competenze amministrative)

 1. Tutti i  provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie, di cui alla presente legge, sono adottati dal direttore generale di ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL).

2. Entro il mese di aprile di ciascun anno il direttore generale dell'ASL,  su proposta congiunta pervenuta entro il mese di febbraio, da parte dell'Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a Federfarma, dell'Ordine provinciale dei farmacisti e, ove esistano farmacie comunali, della Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL), sentiti il comune ove ha sede la farmacia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, adotta il calendario annuale dei turni di chiusura infrasettimanale, dei turni di servizio diurno, notturno e festivo e delle ferie annuali in base a quanto disposto dalla presente legge.

 3. Il direttore generale dell'ASL adotta il calendario prescindendo dai pareri di cui al comma 2 che non siano pervenuti entro trenta giorni dalla richiesta.

 4. In caso di ritardata o mancata adozione del calendario per il nuovo anno resta in vigore la rotazione dell'anno precedente.

 ARTICOLO 3
(Orario settimanale)

 1. L'orario ordinario di apertura è stabilito in quaranta ore settimanali equamente distribuite su cinque giorni.

 2. L'orario di apertura può essere esteso fino a quarantacinque ore settimanali, ripartito in un contesto minimo di cinque giorni e massimo di cinque giorni e mezzo, per le farmacie che ne facciano annualmente domanda.

 3. Il direttore generale dell'ASL, su richiesta della farmacia interessata, può autorizzare aperture diverse nell'arco dell'anno in funzione di necessità stagionali, in località climatiche.

 4. Il direttore generale dell’ASL di Milano, d’intesa con l’Ordine dei farmacisti può autorizzare i farmacisti che ne facciano richiesta, in via sperimentale nell’anno giubilare, all’apertura in volontariato fra le ore 12.30 e le ore 15.30, comunque nel pieno rispetto dei commi 1 e 2 del presente articolo. 

5 Presso aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie capolinea di traffico internazionale, è consentita, su richiesta, l'apertura continuativa di una farmacia. 

6. Nel caso in cui il titolare di farmacia rurale o unica gestisca un dispensario, può essere  autorizzata una riduzione dell'orario di apertura della farmacia principale in misura non superiore a due ore giornaliere.

 ARTICOLO 4
(Chiusura infrasettimanale e festiva)

 1. Le farmacie non di turno restano chiuse, salvo diversa domanda annuale, di domenica e nelle festività infrasettimanali ed in un'altra giornata o mezza giornata della settimana,  nel rispetto comunque della distribuzione degli orari di cui all'articolo 3.

 ARTICOLO 5
(Farmacie di turno)

 1. Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno il cui numero è stabilito in modo che vi sia una farmacia in servizio ogni 50.000 abitanti. 

2. Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa tale rapporto può essere ridotto fino al limite massimo di una farmacia di turno ogni 10.000 abitanti.

3. Nelle zone a popolazione particolarmente densa, tale rapporto può essere esteso fino al limite di una farmacia di turno ogni 80.000 abitanti.

4. Nell'ambito territoriale di ogni ASL, qualunque ne sia la dimensione demografica, deve sempre essere garantito il servizio con almeno una farmacia di turno.

5. Tutte le farmacie sono soggette al turno in condizioni di parità e l'autorità competente, nel fissare il calendario dei turni, deve tenere conto di tutte le farmacie esistenti sul territorio.

ARTICOLO 6
(Disciplina degli orari)

 1. Le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti in orari compresi tra le ore 8.00 e le ore 20.00, interponendo almeno un'ora di intervallo.

 2. Il direttore generale dell'ASL, tenuto conto di particolari esigenze locali, viste e valutate le richieste delle farmacie per aree omogenee corrispondenti ai distretti, determina per ogni singola  farmacia l'orario di apertura e chiusura giornaliero rispettando quanto stabilito agli articoli 2, 3, 4 e 5.

 ARTICOLO 7
(Turni di servizio)

 1. Le farmacie di turno svolgono il servizio fino alle ore 20.00 a battenti aperti e successivamente a battenti chiusi fino all'ora di apertura antimeridiana.

 2. E' consentita l'effettuazione del turno a battenti chiusi, durante il servizio extra-orario diurno, senza titolo al diritto addizionale.

3. Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei soli medicinali.

 4. Per assicurare una più completa forma di assistenza e per motivate esigenze locali, a richiesta delle farmacie ed anche in aggiunta ai normali turni di servizio, può essere autorizzata la prestazione del servizio notturno continuativo a battenti aperti.

 5. Nelle ASL o nei comuni nel cui ambito territoriale sia stato attivato il servizio notturno continuativo a battenti aperti, le farmacie di turno possono essere esentate, a richiesta, dal servizio

durante le corrispondenti ore notturne, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 5. I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; a essi partecipano invece le farmacie succursali nel periodo di apertura.

 6. I turni di servizio, per tutte le farmacie, sono di regola settimanali e con inizio al venerdì all'ora di apertura antimeridiana. In caso di turni di servizio con frequenza minore a quella settimanale, è fatto obbligo, alle associazioni di categoria, della diffusione di tali turni presso l'utenza.

7. Il calendario dei turni, per le situazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, deve prevedere, per ciascuna farmacia, almeno tre periodi di servizio ordinario per ogni turno di guardia.

8. Il farmacista in turno extra orario diurno e notturno a battenti chiusi, pur se non obbligato all'effettiva permanenza in farmacia, è tenuto alla effettiva disponibilità, per la dispensazione dei medicinali, entro 20 minuti dalla chiamata.

 9. Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto ai titolari di farmacie che non siano di turno, salvo casi dovuti ad eventi eccezionali.

10. Il servizio a battenti aperti, per ragioni di sicurezza, può essere svolto con modalità che escludono l’accesso del pubblico ai locali della farmacia.

ARTICOLO 8
(Ferie annuali)

 1. La chiusura delle farmacie per ferie annuali, salvo, a domanda, deroghe motivate per le farmacie uniche o rurali, è stabilita nella durata minima di due settimane e massima di quattro settimane, da effettuarsi anche in periodi diversi, purchè non inferiori a sette giorni consecutivi.

 2. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispettive farmacie, mentre le farmacie succursali non chiudono per ferie.

 ARTICOLO 9
(Cartelli e segnaletica obbligatori)

1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della regione di esporre, in posizione ben leggibile e illuminata dal tramonto all'alba, un cartello indicante le farmacie di turno, possibilmente in ordine di vicinanza, e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio.

 2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, della misura fino ad un metro quadrato per facciata, preferibilmente a forma di croce di colore verde che ne faciliti l'individuazione, in conformità alle normative di cui al Codice della strada ed ai Regolamenti comunali.

ARTICOLO 10
(Sanzioni)

1. Per le violazioni delle norme sottoelencate si applicano le seguenti sanzioni:
a) articolo 3 (orario settimanale), da lire 200.000 a lire 1.000.000;
b) articolo 4 (chiusura infrasettimanale e festiva) da lire 200.000 a lire 1.000.000;
c) articolo 5 (farmacie di turno) da lire 200.000 a lire 1.000.000;
d) articolo 6 (disciplina degli orari), da lire 200.000 a lire 1.000.000;
e) articolo 7 (turni di servizio), commi 1 e 8,  da lire 200.000 a lire 1.000.000;
f) articolo 8 (ferie annuali) da lire 200.000 a lire 1.000.000;
g) articolo 9 (cartelli e segnaletica obbligatori) da lire 200.000 a lire 1.000.000;

 2. La funzione sanzionatoria per le violazioni di cui al comma 1 spetta all'ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1983, n.90 (Norme di attuazione delle legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifica al sistema penale).

3. L 'ASL comunica le violazioni accertate all'ordine di appartenenza, che può assumere i provvedimenti conseguenti.

 4. In caso di reiterata violazione delle norme di cui al comma 1, l’ASL può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo fino a 15 giorni.

 ARTICOLO 11
(Competenze in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano)

 1. Sono trasferite alle ASL le competenze amministrative previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 (Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano).

ARTICOLO 12
(Abrogazione)

 1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1980, n. 67 (Disciplina degli orari di apertura, dei turni di servizio,  della chiusura settimanale e per le ferie delle farmacie sul territorio della Regione lombarda).

ARTICOLO 13
(Norma transitoria)

 1.  In fase di prima applicazione, le richieste relative all'orario di apertura, di cui all'articolo 3, dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dai titolari di farmacia al direttore dell'ASL di competenza, che dovrà adottare gli orari definitivi, entro i successivi sessanta giorni.

Formula Finale:

La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 3 aprile 2000

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 febbraio 2000 e vistata dal commissario del governo con nota del 31 marzo 2000, prot. n. 20802/709 )

 
     
 

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